ALLEGATO "C" al Num. 143612 di repertorio 46157 d'ordine

S T A T U T O TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 E’ costituita una cooperativa sociale a mutualità prevalente denomina ta: "ROCHDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" ART. 2 La Società ha sede in Venezia. La Cooperativa, nei modi di legge, potrà istituire nonché sopprimere, anche altrove, su delibera dell'Organo Amministrativo succursali, agenzie, filiali, rappresentanze o unità locali comunque denominate. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della fi gura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, rela tiva alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del codice civile e, e per quanto non previsto e in quanto compatibili, le di sposizioni sulle società a responsabilità limitata e sulle imprese sociali di cui al D.Lgs 112/2017. ART. 3 La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilano vanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ART. 4 La cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo, ai sensi della legge 8 novem bre 1991 n. 381 e successive integrazioni e modifiche, di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla inte grazione sociale dei cittadini, e lo sviluppo imprenditoriale in particola re degli enti cooperativi, la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, la diffusione della cultura della cooperazione e della so lidarietà, coinvolgendo nella partecipazione anche le Associazioni rap presentanti le persone svantaggiate e disabili, nonché le finalità civi che, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112. Essa è finalizzata al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 art. 1 lett. b) mediante il lavoro di persone svantaggiate e disabili aventi le condizioni previste dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni normative in ternazionali, comunitarie, nazionali o regionali. La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. a), in particolare gestire servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, sanitari, di educazione, istruzione, formazione professio nale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse so ciale con finalità educativa), servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge secondo le modalità previste dalla normativa in materia, in quanto fun zionalmente collegate alle attività di cui al comma precedente. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavo ratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o auto noma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occa sionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italia na. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci so no disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire alle Associazioni Nazionali di tutela e promozione del movimento cooperativo, ed alle relative articolazioni territoriali, nonché ad altri Organismi Economici o sindacali che si pro pongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio. ART. 5 La Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: a) servizi di supporto, assistenza e consulenza alla gestione e direzio ne di imprese, enti e associazioni; b) studi e ricerche in campo sociale ed economico; c) servizi di ricerca e selezione del personale; d) servizi di addestramento, aggiornamento e formazione del persona le e dello sviluppo delle risorse umane; e) produzione di software per la gestione e l’organizzazione aziendale e servizi connessi; f) servizi per studi ed elaborazioni grafiche; g) servizi informatici e telematici; h) iniziative editoriali; i) commercializzazione di prodotti e servizi propri e di terzi; j) servizi agli Enti Pubblici con particolare riferimento all’area tributi, sociale, gestionale, didattica e scolastica; k) servizi nel campo della comunicazione, promozione e pubblicità; l) autogestione dei servizi di supporto e assistenza ai propri soci nei trasferimenti e nei luoghi di lavoro, e in genere nelle attività svolte per il raggiungimento dell’oggetto sociale; m) servizi di segreteria, servizi di supporto di segreteria e affini quali a titolo esemplificativo: archiviazioni, battitura testi, correzione bozze, traduzioni; n) promozione ed organizzazione di iniziative culturali e turistiche, ge stione di biblioteche e videoteche e attività similari, gestione di servizi museali e servizi accessori nel settore museale; o) servizi di affissione e messaggeria; p) realizzare e gestire punti per la connessione telematica e ritiro pac chi; q) attività di sorveglianza e guardiania non armata e di custodia; r) riassetto locali, pulizia, lavaggio, stiratura e simili; s) organizzazione di attività di consegna a domicilio; t) gestione attività lavorativa nel settore della floricoltura, orticoltura e vivaismo in genere; u) servizi di manutenzione del verde pubblico e privato; v) attività di manutenzione edile, elettrica, idraulica, meccanica; w) attività di assemblaggio nel settore industriale ed artigianale. Relativamente allo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, L. 381/91 lettera a) la cooperativa potrà gestire servizi socio-sanitari, assistenzia li ed educativi in quanto funzionalmente collegati con lo scopo di inse rimento lavorativo di persone svantaggiate, con lo scopo di rendere più efficace o mirato l’inserimento lavorativo o di contribuire allo sviluppo e alla tutela delle persone deboli e fragili e al loro inserimento sociale ed economico e protezione sociale. In particolare la cooperativa per rea lizzare tali scopi potrà: - gestire servizi socio-sanitari di assistenza domiciliare e non domicilia re, accoglienza diurna, trasporto sociale, accompagnamento, anima zione, riabilitazione e sostegno e varie strutture anche polifunzionali a carattere sociale e socio sanitario; - gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, comunità terapeutiche, centri di prima accoglienza, vari altre strutture polifunzionali a carattere sociale e socio sanitario, anche attraverso la gestione di laboratori socio-educativi ed espressivi; - gestire servizi educativi per l’infanzia, per minori e persone fragili o deboli quali a titolo esemplificativo: centri estivi; centri di aggregazione giovanile; sostegno extrascolastico di carattere didattico; integrazione scolastica; organizzazione soggiorni per minori e/o disabili; - gestire servizi e iniziative di sostegno psicologico e di inclusione so ciale rivolte a persone a rischio di emarginazione sociale ed economi ca, persone deboli o fragili in genere; - gestire servizi di prevenzione, di sostegno educativo e psicologico tra cui in particolare, a titolo esemplificativo, rivolte ad adolescenti in disa gio scolastico, relazionale, affettivo, che agiscono condotte devianti, interventi formativi, di consulenza e di sostegno rivolti ai minori, agli adolescenti, alla famiglia, ai nuclei famigliari e relazionali; - gestire progetti e attività di natura sociale e culturale finalizzati alla promozione della educazione permanente della persona rivolte in par ticolare a bambini, giovani, adulti e anziani a rischio di marginalità so ciale; - organizzare e gestire di attività di formazione, seminari, iniziative e servizi educativi e sociali particolarmente dedicati alla transizione scuola lavoro e all’inserimento lavorativo di persone deboli e svantag giate; servizi formativi in materie inerenti l’oggetto sociale e la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, in quanto compatibili con la L. 381/91. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa, affine e di supporto a quelle sopra elencate, , nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e fi nanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi e quindi - per le finalità sopra esposte e a titolo meramente esemplifica tivo - potrà: - concorrere ad appalti pubblici e privati, sia direttamente, sia mediante terzi vincolati da contratti di agenzia, di associazione di impresa, e di associazione in genere; - stipulare contratti di affitto di azienda o altre forme indirette di gestio ne imprenditoriale; - assumere in proprio commesse di lavoro; - impegnarsi in contratti; - reperire finanziamenti presso Enti Nazionali ed Esteri; - assumere partecipazioni ed interessenze in Enti, Consorzi, Associa zioni, e Società nazionali ed estere aventi scopi simili o analoghi; - dare adesione ad Enti ed Organismi economici e finanziari diretti a consolidare, sviluppare e coordinare le attività della cooperativa; - dare adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; - fare tutte le operazioni e gli atti di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria ritenuti necessari ed opportuni e comunque attinenti al suo oggetto; - acquistare, impiantare, vendere prendere e dare in affitto immobili ovunque situati; - raccogliere prestiti da soci per destinarli esclusivamente al conse guimento dell’oggetto sociale, istituendo una sezione di attività disci plinata da apposito regolamento. I soci potranno effettuare su richiesta dell’organo amministrativo finan ziamenti con diritto di restituzione della somma versata. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. Gli scopi sociali potranno essere anche conseguiti attraverso l’acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, e per i quali i soci prestano la propria attività di lavoro. La cooperativa, per agevolare il lavoro, per rispettare tutte le esigenze intrinseche alla natura stessa dei soci prestatori persone svantaggiate e disabili e in osservanza alle leggi specifiche, potrà svolgere tutte le attività necessarie per dar loro l’assistenza sul posto di lavoro, durante il tragitto per raggiungere il posto di lavoro e per ritornare dal posto di lavoro ed in eventuali missioni di lavoro. Le attività suddette potranno esser svolte presso le sedi della coopera tiva e presso qualunque altra sede opportunamente scelta per il lavoro dei soci prestatori persone svantaggiate e disabili. La cooperativa potrà inoltre svolgere: - attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone svantaggiate e disabili, e di affermazione dei loro diritti; - attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale, en tro cui opera, ai fini di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed accoglienza delle persone svantaggiate e disabili. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell’oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non so ci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il princi pio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

TITOLO III SOCI

ART. 6 Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) Soci lavoratori - coloro che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro effet tiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Essi prestano la loro attività ricevendo un compenso; concorrono alla gestione dell'im presa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizio ne della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro de stinazione. I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la coope rativa stessa. b) Soci lavoratori persone svantaggiate e disabili - coloro che prestano la loro attività lavorativa avendo le condizioni previste dall’art. 4, legge 8 novembre 1991, n. 381, e che devono essere di un numero percen tuale almeno non inferiore a quello disposto dalle vigenti disposizioni in materia. c) Soci volontari - coloro che intendono prestare attività di lavoro a tito lo di volontariato, spontaneamente, gratuitamente, senza fini di lucro ma esclusivamente a fini di solidarietà, nei limiti e nelle condizioni pre visti dalle leggi vigenti. Il numero dei soci volontari non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori. L’ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie im prenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. Possono esser soci anche le persone giuridiche pubbliche o private e le associazioni o enti che abbiano previsto nei propri statuti il finanzia mento o lo sviluppo delle attività oggetto della cooperativa. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci coo peratori anche elementi tecnici e amministrativi, in numero strettamen te necessario al buon funzionamento all’impresa cooperativa. Possono essere ammessi anche soci sovventori e/o finanziatori, sia persone fisiche, sia persone giuridiche. In nessun caso possono esser soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa A tal fine l’organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa. ART. 7 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l’ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse. a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell’impresa. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministra zione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debba no completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi so ciali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo perio do della cooperativa. La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in con formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce. 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio spe ciale; 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di forma zione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della coo perativa; 3) le azioni o quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momen to dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare al le assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l’approvazione del bilancio. Non può rappresentare in Assemblea i soci cooperatori ordinari. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa. I soci speciali non possono essere computati ai fini dell’esercizio dei diritti previsti dall’articolo 2545-bis del Codice Civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal pre sente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so ciale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di sca denza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il so cio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la forma zione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimen to nell’organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di so cio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti previ sti dal presente statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Ammini strazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto. ART. 8 Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presenta re al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contene re: a) l’indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita; b) motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; c) per l’aspirante socio lavoratore, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze posse dute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l’apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione; d) l’ammontare delle azioni o quote che si propone di sottoscrivere; e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento in terno ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’art. 39 del presente statuto. Nel caso di persona giuridica, o ente associativo, questa dovrà indica re i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell’organo competente che ha deciso l’adesione. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato; es sa diventerà operativa e sarà annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effet tuati i versamenti di cui all’art. 8). Trascorso un mese dalla data di co municazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti ver samenti, la delibera diventerà inefficace. L’organo amministrativo delibera anche relativamente all’eventuale passaggio dei soci nelle diverse categorie di soci, salve le competenze di legge o di statuto. La delibera di ammissione del socio sovventore diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che siano stati effettuati i versamenti delle azioni sottoscritte. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori de vono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrati vo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa. L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. ART. 9 I soci cooperatori sono obbligati: a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22; b) al versamento della eventuale tassa di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione; c) al versamento dell’eventuale sovrapprezzo, deliberato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; d) all’osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle delibe razioni legalmente adottate dagli organi sociali. I soci lavoratori sono inoltre tenuti a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di sponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rappor to di lavoro instaurato, e ferme restando le esigenze della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risul tante dal libro soci. ART. 10 I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali deve farne richiesta scritta all’organo amministrativo, il quale determinerà la data d’inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax ovvero altro mezzo che garantisca la prova del rice vimento. La consultazione può svolgersi durante l’orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all’ordinario svolgimento dell’attività. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 11 La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte; nonché per scioglimento, liquidazione e fallimento nel caso di persona giuridica. ART. 12 Oltre che nei casi di recesso regolati dalla legge può recedere. a) il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; b) il socio cooperatore che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo, meno che non pre senti domanda di passare alla categoria di socio volontario. È vietato in ogni caso il recesso parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomanda ta alla cooperativa. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Am ministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 39. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla co municazione del provvedimento di accoglimento della domanda, tra smessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la risolu zione dell’ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell’art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rap porti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi. Le azioni nominative emesse nei confronti dei portatori di strumenti fi nanziari potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società. L’organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la va riazione intervenuta nella base sociale. ART. 13 L’esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto dei regola menti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so ciali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nem meno temporanea, del rapporto; b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento del capitale sociale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società; c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 9 o abbia perso i requisiti per l’ammissione o per sopravvenuta impossibilità a partecipare alle attività sociali; d) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contrarie agli interessi sociali; e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, non ché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non con sentano la prosecuzione del rapporto; f) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. L’esclusione potrà essere deliberata inoltre nei confronti del socio lavo ratore: g) che nell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta cau sa o giustificato motivo soggettivo ovvero per ogni altro inadempimen to collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro; - che - a seguito di perdita di appalto da parte della cooperativa - sia stato assunto presso diverso datore di lavoro, ovvero che non abbia superato il periodo di prova previsto dal rapporto lavorativo; - che abbia presentato le proprie dimissioni lavorative o comunque espresso la volontà di concludere il proprio rapporto mutualistico lavo rativo; - che - avendo concluso il proprio rapporto lavorativo - si trovi in condi zione di reiterata inattività lavorativa, e non sia più interessato ad in staurare un rapporto di lavoro o mutualistico con la cooperativa o non sia più in grado di concorrere alle finalità mutualistiche e societarie per cui è stata costituita la cooperativa, ovvero la cooperativa sia impossi bilitata a offrirgli ulteriori occasioni di lavoro. h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comu nicate ai soci che ne sono l’oggetto mediante raccomandata con rice vuta di ritorno, ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevi mento. L'esclusione del socio determina automaticamente la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell’art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici. L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della deli bera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al pre sente statuto. ART. 14 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l’oggetto, mediante raccoman data con ricevuta di ritorno ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione di un Collegio Arbitrale regolato del presente statuto. ART. 15 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividen di maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, eventualmente anche attraverso l’erogazione del ristorno. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies del Codice Civile. La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventual mente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. E’ fatto salvo il diritto della cooperativa di ritenzione di ogni proprio eventuale credito liquido. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall’approvazione del bilancio stesso. ART. 16 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, even tualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al preceden te articolo 16. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamen te alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi dirit to. Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3, C.C.. ART. 17 Nei casi di recesso od esclusione, i soci cooperatori dovranno richie dere il rimborso della quota loro spettante entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine sud detto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO V SOCI SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18 Possono essere ammessi alla cooperativa soci, persone fisiche o giu ridiche o enti, denominati “soci sovventori”, che investono capitali nell’impresa, i cui conferimenti confluiscono nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all’art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell’oggetto sociale. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezio ne del capitale sociale, e sono rappresentati da azioni nominative tra sferibili del valore di euro 77,46. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 c.c. Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea in occasione dell’emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sotto scritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’organo am ministrativo. L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea o regolamento, con cui devono essere stabiliti: l’importo complessivo dell’emissione; l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’organo amministrati vo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; il termine minimo di durata del conferimento; gli eventuali diritti ammini strativi, patrimoniali e/o privilegi attribuiti alle azioni, nel rispetto dei li miti di legge. La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compi ti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini dell’emissione dei titoli. Ai soci sovventori potranno essere attribuiti più voti, fino ad un massi mo di 5, in proporzione al numero di azioni detenute, nel rispetto dei limiti di legge. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori (e eventuali finanziatori) non devono superare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci fi nanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consen tita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci sovventori, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, potrà essere riservata la nomina di un amministra tore e/o un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale eventuale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori. In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei “soci sovventori” hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei “soci cooperatori”. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei “soci sovventori” sarà ridotto dopo quello dei “soci coope ratori”. I “soci sovventori” sono obbligati: 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno; 2) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e alle delibera zioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle dispo sizioni ad essi applicabili. Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisi ti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci coope ratori.

TITOLO VI RISTORNI

ART. 19 L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’erogazione del ristorno ai soci coopera tori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vi gente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito re golamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quali tà e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento. L’Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l’aumento delle rispettive quote; c) mediante ogni altra forma consentita dalla legge e deliberata dall’Assemblea.

 

 

 

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 20 Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da: - un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale, pari a un minimo di euro 77,46 detenute dai “soci cooperatori”; - dalle eventuali azioni nominative ciascuna del valore nominale pari a euro 77,46 detenute dai soci sovventori, destinate allo sviluppo tecno logico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all’art. 5 del presente statuto; - dalle eventuali azioni nominative detenute da portatori di strumenti fi nanziari, di valore nominale pari a euro 100,00; b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione e con il valore delle quote o azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; c) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci; d) da eventuali riserve straordinarie; e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patri monio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sotto scritte, ed eventualmente rivalutate. Le riserve sono indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all’atto dello scioglimento. ART. 21 Le quote sottoscritte saranno versate con le modalità stabilite dal Con siglio di Amministrazione. ART. 22 Le quote detenute dai soci cooperatori sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si conside rano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima. Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunica zione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intera quota detenuta dal socio. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comu nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per l’ammissione. In caso di diniego dell’autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 39. ART. 23 L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione prov vede alla redazione del bilancio, con il conto economico da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributa rie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno es sere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'appro vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L’Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla ripartizione dei ri storni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge e, suc cessivamente, sulla distribuzione degli utili netti annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge; b) al Fondo Nazionale mutualistico per la promozione e lo sviluppo del la cooperazione almeno nella misura minima prevista dalla Legge; c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; d) ad un’eventuale distribuzione ai soci cooperatori e sovventori di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spet tanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, rag guagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivaluta to; e) a eventuale remunerazione dei portatori di strumenti finanziari; f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva co stituiti dall’Assemblea o per legge. L’Assemblea ha sempre facoltà di deliberare, fatto salvo quanto impo sto dalla Legge, che la totalità degli utili venga destinata a riserva indi visibile alle condizioni di cui all’art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

ART. 24 Sono organi della società: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio dei Sindaci, se nominato. L’ASSEMBLEA DEI SOCI ART. 25 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla leg ge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più ammi nistratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approva zione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: - l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distri buzione degli utili; - l’approvazione del bilancio sociale ove richiesto dalla legge o su scelta dell’Assemblea, secondo le relative modalità previste dal la normativa vigente; - la nomina degli amministratori; - la nomina dell’organo di controllo e dell’eventuale incaricato del la revisione legale dei conti; - - le modificazioni dello statuto; la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico; - la decisione di compiere operazioni che comportano una so stanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante mo dificazione dei diritti dei soci; - l’approvazione di regolamenti interni; - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquida zione; - la decisione in merito alla domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio non accolta dall’organo amministrativo; - l’emissione di strumenti finanziari. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante delibera zione assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479-bis c.c. ART. 26 L’Assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativo, an che fuori dalla sede sociale purché in Italia. L’Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l’Organo Amministrativo lo ritenga opportu no. L’Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, con lettera raccomandata, ov vero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai so ci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve es sere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un’utenza fax, un indirizzo di posta elettronica o revocano l’indicazione effettuata in precedenza, hanno di ritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o con consegna a mano). Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza prevista in pri ma convocazione l’Assemblea non risultasse legalmente costituita. In mancanza di formale convocazione l’Assemblea si reputa regolar mente costituita quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. In questo caso se gli Amministratori o i Sindaci se nominati, non partecipano personal mente all’Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scrit ta, da produrre al Presidente dell’Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli ar gomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione de gli stessi. ART. 27 La presidenza dell’Assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nell’ordine: al Vice Presidente e All’Amministratore Delegato, se nomi nati. Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci presenti, il Presidente, fra i presenti. L’Assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede op portuno due scrutatori anche estranei. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzio ne della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l’esclusione dall’Assemblea dei non legittimati), dirigere e re golare lo svolgimento dell’Assemblea ed accertare i risultati delle vota zioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verba le. Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell’atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell’Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci. ART. 28 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qua lunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti o rappresentati, ad eccezione che sulle modificazioni dell’atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che com portano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rile vante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole di almeno della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono supe rare il terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresen tati in ciascuna Assemblea. ART. 29 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E’ ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell’Assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revo ca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero han no diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l’esito della loro votazione o la loro astensione dal voto. ART. 30 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel li bro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei ver samenti della quota sottoscritta. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore del la sua quota. Per i soci sovventori e possessori di strumenti finanziari si applicano le norme contenute nella relativa sezione del presente statuto e nella de libera di emissione degli strumenti. Per i soci speciali si applicano le norme contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento. Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante de lega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d’Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a nove membri, eletti dall’Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero. I componenti dell’organo amministrativo: - possono essere anche non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori; - non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c.; - durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all’atto della nomina, comunque non superiore a tre eserci zi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva zione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; - sono rieleggibili nei termini di legge; - - sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c; sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuita la facoltà di eleggere uno o più amministratori, comunque in misura non superiore i limiti di legge. In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore uni co o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve es sere fatto d’urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sosti tuzione. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci; in assenza di decisione dei soci la carica si intende gratuita. Il Consiglio di Ammini strazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno. Spetta al Consiglio deliberare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici, previo parere dell’Organo di Controllo ove nominato. ART. 32 Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente se questi non è no minato dai soci in sede di nomina; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, previa esplicita delibera dell’organo amministrativo. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informa zioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Ove richiesto dalla normativa vigente, non possono assumere la presi denza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio perso na fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ovvero altri soggetti previsti dalla leg ge. ART. 33 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presi dente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati. Di regola la convocazione è fatta mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, raccomandata a mano), almeno 36 ore prima dell’adunanza e, in caso di urgenza con telegramma o per posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fis sate la data, il luogo e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest’ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere an che per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei parteci panti vi acconsenta e possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazio ne degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visio nare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si conside ra tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. ART. 34 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presen za della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qua lora il Consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato ese cutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su appo sito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio. ART. 35 L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano ai so ci. II Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Le cariche di Presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili. ART. 36 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente, previa delibera del Consiglio stesso, e agli amministratori delegati, nei limiti della delega. L’organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, non ché procuratori per singoli affari o per categorie di affari. Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nel lo svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a defi nizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 37 Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell’Assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell’Organo di controllo, composto nei termini di legge. Come organo di controllo può essere nominato anche un collegio sin dacale, sempre secondo le modalità e i requisiti di legge. L’Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge, salvo diversa delibera dell’Assemblea. L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile. L’Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in parti colare, sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, svolge inoltre le funzioni previste dalla legge. L’organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bi lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conse guimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito del la prevalenza mutualistica. I possessori di strumenti finanziari possono eleggere sino ad un terzo dei componenti l’organo di controllo, o altro limite massimo previsto dalla legge. ART. 38 In alternativa all’organo di controllo, ove compatibile con la normativa vigente, la società può nominare per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. L’incarico è conferito dall’Assemblea, su proposta motivata dell’Organo di controllo, ove nominato. Il revisore svolgerà l’attività di revisione le gale e le altre funzioni attribuitegli secondo la normativa vigente.

TITOLO IX CONTROVERSIE

ART. 39 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la coope rativa. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro. L’arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determi nazioni dell’arbitro vincoleranno le parti. L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle pro mosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili rela tivi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gen naio 2003 n. 5.

TITOLO X SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 40 Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all’articolo 2545–duodecies del Codice Civile, è deli berato dall’Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze pre viste per le modificazioni dello Statuto, decide: a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rap presentanza della Cooperativa; c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei li quidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo. ART. 41 Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se guente ordine: a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, ivi compreso il rimborso del sovrapprezzo, con eventuale prelazione di quello dei soci sovventori e/o finanziatori; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope razione istituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai sensi dell’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 42 Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all’articolo 2514 C.C., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate: a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ri spetto al capitale effettivamente versato; b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'in tero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'Assem blea straordinaria.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 43 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Ammi nistrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli suc cessivamente alla approvazione dei soci riuniti in Assemblea, seco